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LEGGE 16 dicembre 1941, n. 1611

Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili. (041U1611)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-3-1942 al: 17-1-1943
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Art. 1



Abbandono o mancata riassunzione del servizio.

Il mobilitato civile che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre cinque giorni, ovvero, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica al mobilitato civile comunque esentato, a tempo determinato o indeterminato, dal servizio militare, che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendone legittimamente assente, non lo riprende senza giusto motivo nello stesso termine.

Se il fatto è commesso da tre o più persone, previo accordo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.