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LEGGE 16 dicembre 1941, n. 1611

Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili. (041U1611)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-3-1942
al: 17-1-1943
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
           Abbandono o mancata riassunzione del servizio. 
 
  Il mobilitato civile che abbandona il servizio e ne rimane  assente
per oltre cinque giorni, ovvero, essendo legittimamente assente,  non
si presenta, senza giusto motivo,  nei  cinque  giorni  successivi  a
quello prefisso, e' punito con la reclusione fino a due anni. 
 
  La stessa pena si applica al mobilitato civile comunque esentato, a
tempo  determinato  o  indeterminato,  dal  servizio  militare,   che
abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre ventiquattro ore,
ovvero, essendone  legittimamente  assente,  non  lo  riprende  senza
giusto motivo nello stesso termine. 
 
  Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, previo  accordo,  la
pena e' aumentata da un terzo alla meta'.