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REGIO DECRETO 4 luglio 1941, n. 1073

Istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie. (041U1073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  21-10-1941 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771, nella quale è stato convertito il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662;
Veduto il R. decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 634;
Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1551;
Veduto l'art. 9 del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038;
Veduti il decreto Ministeriale 16 ottobre 1902 e il R. decreto 21 marzo 1935-XIII, concernenti il pareggiamento dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri comunale «C. Cavour» di Vercelli;
Veduti il decreto Ministeriale 3 aprile 1928-VI e il R. decreto 21 marzo 1935-XIII, concernenti il pareggiamento della sezione per geometri annessa al Regio istituto tecnico commerciale di La Spezia;
Veduto il decreto Ministeriale 7 ottobre 1938-XVI, concernente il pareggiamento della Scuola tecnica a indirizzo industriale «Leone Acciaiuoli» di Ortona a Mare;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono istituiti gli Istituti e le Scuole di istruzione tecnica elencati nelle tabelle: A, prospetti 1 e 4; B, prospetti 1, 3, 5 e 6;
C, prospetti 1 e 2, annesse al presente decreto, viste e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

Nelle dette tabelle sono altresì indicati, per ciascun Istituto o Scuola di istruzione tecnica, i corsi completi, le sezioni, le specializzazioni, gli indirizzi specializzati ed i posti di ruolo.

Con decreti del Ministro per l'educazione nazionale saranno approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari alle nuove specializzazioni «per chimici» e «per fotografi» delle Scuole tecniche industriali di cui al prospetto n. 3 della tabella B sopracitata.