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REGIO DECRETO 4 luglio 1941, n. 1073

Istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie. (041U1073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 21-10-1941
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889; 
  Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771, nella quale  e'  stato
convertito il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069; 
  Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490; 
  Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; 
  Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383; 
  Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662; 
  Veduto il R. decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 634; 
  Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1551; 
  Veduto l'art. 9 del R.  decreto-legge  21  settembre  1938-XVI,  n.
2038; 
  Veduti il decreto Ministeriale 16 ottobre 1902 e il R.  decreto  21
marzo 1935-XIII, concernenti il pareggiamento  dell'Istituto  tecnico
commerciale e per geometri comunale «C. Cavour» di Vercelli; 
  Veduti il decreto Ministeriale 3 aprile 1928-VI e il R. decreto  21
marzo 1935-XIII,  concernenti  il  pareggiamento  della  sezione  per
geometri annessa al Regio istituto tecnico commerciale di La Spezia; 
  Veduto il decreto Ministeriale 7 ottobre 1938-XVI,  concernente  il
pareggiamento della Scuola tecnica  a  indirizzo  industriale  «Leone
Acciaiuoli» di Ortona a Mare; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per  le
finanze e per le corporazioni; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono istituiti gli Istituti  e  le  Scuole  di  istruzione  tecnica
elencati nelle tabelle: A, prospetti 1 e 4; B, prospetti 1, 3, 5 e 6;
C, prospetti 1 e 2, annesse al presente  decreto,  viste  e  firmate,
d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da  quello
per le finanze. 
 
  Nelle dette tabelle sono altresi' indicati, per ciascun Istituto  o
Scuola di istruzione  tecnica,  i  corsi  completi,  le  sezioni,  le
specializzazioni, gli indirizzi specializzati ed i posti di ruolo. 
 
  Con  decreti  del  Ministro  per  l'educazione  nazionale   saranno
approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le
esercitazioni pratiche particolari alle nuove  specializzazioni  «per
chimici» e «per fotografi» delle Scuole tecniche industriali  di  cui
al prospetto n. 3 della tabella B sopracitata.