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REGIO DECRETO 1 luglio 1940, n. 2067

Contributo dovuto dal comune di Vigone, della provincia di Torino, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e degli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490. (040U2067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-7-1941 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regie provveditore agli studi del contributo da consolidare per l'ex-Corso integrativo, trasformato in corso secondario di avviamento professionale, e la deliberazione di accettazione del Comune interessato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata la liquidazione del contributo che il comune di Vigone della provincia di Torino, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, in L. 223,50 per il periodo 1° luglio 1930-VIII 31 dicembre 1930-IX, ed in L. 447 per l'anno 1931-X.