stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 1 luglio 1940, n. 2067

Contributo dovuto dal comune di Vigone, della provincia di Torino, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e degli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490. (040U2067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 26-7-1941
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8; 
  Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X n. 490; 
  Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con
R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; 
  Veduta la liquidazione eseguita dal competente  Regie  provveditore
agli studi del contributo da consolidare per l'ex-Corso  integrativo,
trasformato in corso secondario di  avviamento  professionale,  e  la
deliberazione di accettazione del Comune interessato; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le
finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Vigone
della provincia di Torino, deve versare alla  Regia  tesoreria  dello
Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n.
8, e dell'art. 29 della legge  22  aprile  1932-X,  n.  490,  il  cui
ammontare rimane stabilito, in L. 223,50 per  il  periodo  1°  luglio
1930-VIII 31 dicembre 1930-IX, ed in L. 447 per l'anno 1931-X.