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REGIO DECRETO 26 ottobre 1940, n. 2066

Estensione al comune di Livorno delle disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio 1896, n. 303, ed approvazione del regolamento speciale per il servizio delle fognature. (040U2066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-6-1941 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la domanda, in data 14 febbraio 1933, del podestà di Livorno, diretta ad ottenere l'estensione a favore di quel Comune delle disposizioni di cui alle leggi 12 luglio 1896, n, 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della Città di Torino, nonché l'approvazione del regolamento speciale per l'applicazione delle disposizioni predette nel detto Comune;
Esaminati gli atti;
Veduta la deliberazione 17 dicembre 1932, con la quale il podestà di Livorno stabiliva di invocare a favore del Comune l'estensione delle su citate leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, e di approvare il regolamento speciale per l'applicazione delle disposizioni predette nel Comune;
Visto il parere favorevole espresso sulla citata deliberazione podestarile dalla Giunta provinciale amministrativa, in data 19 gennaio 1933;
Visto il parere favorevole espresso sul citato regolamento speciale dal Consiglio provinciale sanitario, in data 18 gennaio 1933;
Veduto l'atto comprovante l'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 129 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, della citata deliberazione podestarile 17 dicembre 1932;
Veduti gli atti comprovanti l'eseguita pubblicazione, ai sensi degli articoli 4, 5 e 21 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, del progetto particolareggiato delle opere di fognatura del comune di Livorno, nonché del progetto di varianti al primitivo progetto particolareggiato;
Veduta l'attestazione, con la quale il podestà, in data 23 luglio 1936, dichiarava che, in sede di pubblicazione, nessuna opposizione era stata mossa ai progetti di cui sopra;
Veduto il parere 28 novembre 1936, col quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici dichiarava meritevole di accoglimento la domanda del podestà di Livorno e si pronunciava favorevolmente sul regolamento speciale, a condizione che ad esso venissero apportate alcune modifiche;
Veduto il parere 9 marzo 1937, col quale il Consiglio superiore di sanità dichiarava meritevole di accoglimento la domanda del podestà. di Livorno e si pronunciava favorevolmente sul regolamento speciale, a condizione che ad esso venissero apportate, oltre quelle suggerite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, altre modifiche;
Veduto il parere 2 febbraio 1937, col quale il Consiglio di Stato dichiarava meritevole di accoglimento la domanda del podestà di Livorno e si pronunciava favorevolmente sul regolamento speciale, a condizione che in esso venissero introdotte le modifiche suggerite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Vista la deliberazione in data 7 ottobre 1939, con la quale il podestà di Livorno stabiliva di introdurre nel regolamento speciale le modifiche suggerite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Consiglio superiore di sanità e dal Consiglio di Stato;
Veduti gli articoli 253 e 247 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1



Sono estese al comune di Livorno le disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio
1896. n. 303.