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REGIO DECRETO 26 ottobre 1940, n. 2066

Estensione al comune di Livorno delle disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio 1896, n. 303, ed approvazione del regolamento speciale per il servizio delle fognature. (040U2066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-6-1941
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la domanda,  in  data  14  febbraio  1933,  del  podesta'  di
Livorno, diretta ad ottenere l'estensione a  favore  di  quel  Comune
delle disposizioni di cui alle leggi 12 luglio 1896,  n,  303,  e  18
luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura  della  Citta'
di  Torino,  nonche'  l'approvazione  del  regolamento  speciale  per
l'applicazione delle disposizioni predette nel detto Comune; 
 
  Esaminati gli atti; 
 
  Veduta la deliberazione 17 dicembre 1932, con la quale il  podesta'
di Livorno stabiliva di invocare a  favore  del  Comune  l'estensione
delle su citate leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18  luglio  1911,  n.
799, e di approvare il regolamento speciale per l'applicazione  delle
disposizioni predette nel Comune; 
 
  Visto il parere  favorevole  espresso  sulla  citata  deliberazione
podestarile dalla  Giunta  provinciale  amministrativa,  in  data  19
gennaio 1933; 
 
  Visto il parere favorevole espresso sul citato regolamento speciale
dal Consiglio provinciale sanitario, in data 18 gennaio 1933; 
 
  Veduto  l'atto  comprovante  l'avvenuta  pubblicazione,  ai   sensi
dell'art. 129 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e
provinciale, della citata deliberazione podestarile 17 dicembre 1932; 
 
  Veduti gli atti  comprovanti  l'eseguita  pubblicazione,  ai  sensi
degli articoli 4, 5 e 21 della legge 25 giugno  1865,  n.  2359,  del
progetto particolareggiato delle opere di  fognatura  del  comune  di
Livorno, nonche' del  progetto  di  varianti  al  primitivo  progetto
particolareggiato; 
 
  Veduta l'attestazione, con la quale il podesta', in data 23  luglio
1936, dichiarava che, in sede di pubblicazione,  nessuna  opposizione
era stata mossa ai progetti di cui sopra; 
 
  Veduto il parere 28 novembre 1936, col quale il Consiglio superiore
dei lavori pubblici dichiarava meritevole di accoglimento la  domanda
del  podesta'  di  Livorno  e  si  pronunciava   favorevolmente   sul
regolamento speciale, a condizione che ad  esso  venissero  apportate
alcune modifiche; 
 
  Veduto il parere 9 marzo 1937, col quale il Consiglio superiore  di
sanita'  dichiarava  meritevole  di  accoglimento  la   domanda   del
podesta'. di Livorno e si pronunciava favorevolmente sul  regolamento
speciale, a condizione che ad esso venissero apportate, oltre  quelle
suggerite  dal  Consiglio  superiore  dei  lavori   pubblici,   altre
modifiche; 
 
  Veduto il parere 2 febbraio 1937, col quale il Consiglio  di  Stato
dichiarava meritevole di accoglimento  la  domanda  del  podesta'  di
Livorno e si pronunciava favorevolmente sul regolamento  speciale,  a
condizione che in esso venissero introdotte  le  modifiche  suggerite
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
 
  Vista la deliberazione in data 7 ottobre  1939,  con  la  quale  il
podesta' di Livorno stabiliva di introdurre nel regolamento  speciale
le modifiche suggerite dal Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,
dal Consiglio superiore di sanita' e dal Consiglio di Stato; 
 
  Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799; 
 
  Veduti gli articoli 253 e  247  del  testo  unico  per  la  finanza
locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per l'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono estese al comune di Livorno le disposizioni dell'art. 8  della
legge 12 luglio 1896. n. 303.