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REGIO DECRETO 21 novembre 1940, n. 2059

Determinazione dei contributi che i comuni di Alatri e Fiuggi, della provincia di Frosinone, devono versare all'Erario per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale. (040U2059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/05/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-5-1941 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 2 del Testo Unico sulla Finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Vedute le liquidazioni eseguite dal competente R. Provveditore agli studi dei contributi da consolidare per gli ex Corsi integrativi a carico dei comuni di Alatri e di Fiuggi, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni stessi;
Considerato che dalle liquidazioni predette risulta che il comune di Alatri deve versare un contributo di L. 600 per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1930, e di L. 1600 per l'anno 1931, e quindi di L. 2200 per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, mentre il comune di Fiuggi deve versare L. 1500 per il solo anno 1931;
Considerato che il comune di Alatri ha già anticipate L. 1300 in conto della somma da esso dovuta;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono approvati in L. 2200, al lordo della somma anticipata di L. 1300, ed in L. 1500 i contributi che i comuni di Alatri e di Fiuggi, della provincia di Frosinone, debbono rispettivamente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X.