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REGIO DECRETO 21 novembre 1940, n. 2059

Determinazione dei contributi che i comuni di Alatri e Fiuggi, della provincia di Frosinone, devono versare all'Erario per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale. (040U2059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/05/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-5-1941
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8; 
 
  Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490; 
 
  Veduto l'art. 2 del Testo Unico sulla Finanza locale approvato  con
Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; 
 
  Vedute le liquidazioni eseguite dal competente R. Provveditore agli
studi dei contributi da consolidare per gli ex  Corsi  integrativi  a
carico dei comuni di Alatri  e  di  Fiuggi,  e  le  deliberazioni  di
accettazione dei Comuni stessi; 
 
  Considerato che dalle liquidazioni predette risulta che  il  comune
di Alatri deve versare un contributo di L. 600  per  il  semestre  1°
luglio-31 dicembre 1930, e di L. 1600 per l'anno 1931, e quindi di L.
2200 per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, mentre il
comune di Fiuggi deve versare L. 1500 per il solo anno 1931; 
 
  Considerato che il comune di Alatri ha gia' anticipate L.  1300  in
conto della somma da esso dovuta; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono approvati in L. 2200, al lordo della somma  anticipata  di  L.
1300, ed in L. 1500 i contributi che i comuni di Alatri e di  Fiuggi,
della provincia di Frosinone, debbono  rispettivamente  versare  alla
Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della  legge
7 gennaio 1929-VII, n. 8,  e  dell'art.  29  della  legge  22  aprile
1932-X, n. 490,  per  il  periodo  1°  luglio  1930-VIII-31  dicembre
1931-X.