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REGIO DECRETO 21 ottobre 1940, n. 2046

Proroga del termine e dell'esenzione venticinquennale per l'attuazione del piano regolatore del rione di San Pasquale a Chiaia in Napoli. (040U2046)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-5-1941 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il decreto 30 luglio 1935-XIII, n. 37967, con il quale il cessato Alto commissariato per la città e provincia di Napoli, in base alle vigenti leggi di sua istituzione, approvò il piano regolatore del rione di San Pasquale a Chiaia, nella città di Napoli, e assegnò il termine di anni tre per la sua attuazione;
Visto il R. decreto 31 agosto 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre successivo, registro 22 Lavori pubblici, foglio 217, con il quale il detto termine venne prorogato di due anni, e cioè fino al 30 luglio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 22 luglio 1939-XVII, n. 1285, con il quale fu approvata la variante al detto piano regolatore consistente nell'inclusione nel piano stesso dell'espropriazione e della demolizione del solo ed intero «Palazzo Forquet», e fu lasciato invariato il termine per l'attuazione; fu confermata la esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, per le costruzioni eseguite entro il 30 luglio 1940-XVIII, e fu altresì confermata l'applicazione della tassa fissa minima di registro nella misura di lire dieci, di cui alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1348;
Vista la domanda 6 maggio 1940-XVIII, con la quale il podestà di Napoli, in base alla propria deliberazione 23 febbraio 1940-XVIII, n. 23274, ha chiesto una proroga del termine per l'attuazione della variante, con la conseguente proroga dei detti benefici fiscali, per il periodo di due anni, e cioè sino a tutto il 30 luglio 1942-XX;
Considerato che la domanda di proroga trova giustificazione in circostanze indipendenti dalla volontà del Comune e specie per difficoltà sorte nella procedura di espropriazione del «Palazzo Forquet»;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È prorogato di due anni, fino a tutto il 30 luglio 1942-XX, il termine assegnato al comune di Napoli, con il citato R. decreto 31 agosto 1938-XVI, per l'attuazione del piano regolatore del rione di San Pasquale a Chiaia nella città di Napoli, ed esteso alla variante approvata con il R. decreto 22 luglio 1939-XVII, n. 1285, su richiamato.

Tutte le costruzioni e ricostruzioni, che saranno eseguite per l'attuazione della variante suddetta entro il 30 luglio 1942-XX, godranno della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA - DI REVEL

Visto:

(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1941-XIX

Atti del Governo, registro 432, foglio 34. - MANCINI