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REGIO DECRETO 21 ottobre 1940, n. 2046

Proroga del termine e dell'esenzione venticinquennale per l'attuazione del piano regolatore del rione di San Pasquale a Chiaia in Napoli. (040U2046)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-5-1941
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
             PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il decreto 30 luglio 1935-XIII, n. 37967,  con  il  quale  il
cessato Alto commissariato per la citta' e provincia  di  Napoli,  in
base alle  vigenti  leggi  di  sua  istituzione,  approvo'  il  piano
regolatore del rione di  San  Pasquale  a  Chiaia,  nella  citta'  di
Napoli, e assegno' il termine di anni tre per la sua attuazione; 
 
  Visto il R. decreto 31 agosto 1938-XVI, registrato alla  Corte  dei
conti il 27 ottobre successivo, registro 22 Lavori  pubblici,  foglio
217, con il quale il detto termine venne prorogato  di  due  anni,  e
cioe' fino al 30 luglio 1940-XVIII; 
 
  Visto il R. decreto 22 luglio 1939-XVII, n. 1285, con il  quale  fu
approvata  la  variante  al  detto   piano   regolatore   consistente
nell'inclusione  nel  piano  stesso   dell'espropriazione   e   della
demolizione del solo ed  intero  «Palazzo  Forquet»,  e  fu  lasciato
invariato il termine per l'attuazione;  fu  confermata  la  esenzione
venticinquennale  dalla  normale  imposta  sui  fabbricati  e   dalle
relative sovrimposte, comunale  e  provinciale,  per  le  costruzioni
eseguite entro il 30 luglio  1940-XVIII,  e  fu  altresi'  confermata
l'applicazione della tassa fissa minima di registro nella  misura  di
lire dieci, di cui alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1348; 
 
  Vista la domanda 6 maggio 1940-XVIII, con la quale il  podesta'  di
Napoli, in base alla propria deliberazione 23 febbraio 1940-XVIII, n.
23274, ha chiesto una proroga  del  termine  per  l'attuazione  della
variante, con la conseguente proroga dei detti benefici fiscali,  per
il periodo di due anni, e cioe' sino a tutto il 30 luglio 1942-XX; 
 
  Considerato che la domanda  di  proroga  trova  giustificazione  in
circostanze indipendenti dalla  volonta'  del  Comune  e  specie  per
difficolta' sorte nella  procedura  di  espropriazione  del  «Palazzo
Forquet»; 
 
  Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359; 
 
  Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno  1938-XVI,  n.  1094,
convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' prorogato di due anni, fino a tutto il  30  luglio  1942-XX,  il
termine assegnato al comune di Napoli, con il citato  R.  decreto  31
agosto 1938-XVI, per l'attuazione del piano regolatore del  rione  di
San Pasquale a Chiaia nella citta' di Napoli, ed esteso alla variante
approvata con  il  R.  decreto  22  luglio  1939-XVII,  n.  1285,  su
richiamato. 
 
  Tutte le costruzioni e  ricostruzioni,  che  saranno  eseguite  per
l'attuazione della variante suddetta  entro  il  30  luglio  1942-XX,
godranno della esenzione venticinquennale dalla normale  imposta  sui
fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 21 ottobre 1940-XVIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                    SERENA - DI REVEL 
 
  Visto: 
 
  (ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76) 
 
                              MUSSOLINI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 aprile 1941-XIX 
 
  Atti del Governo, registro 432, foglio 34. - MANCINI