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REGIO DECRETO 30 luglio 1940, n. 2041

Regolamento per il personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena. (040U2041)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1990)
Testo in vigore dal: 8-4-1941
al: 10-1-1991
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visti i Regi decreti 15 aprile 1909, n. 236,  15  luglio  1909,  n.
541, 18 gennaio 1912, n. 20, 25 aprile 1920, n. 688, 25  marzo  1923,
n. 867, 13 novembre 1924, n. 2091, 24 gennaio 1929, n. 153, 17 giugno
1929, n. 1066, 18 giugno 1931, n. 787, 4  aprile  1935,  n.  497,  15
novembre 1938, n. 1797 e n. 1798, 4 aprile 1939, n.  691  e  n.  721,
contenenti    disposizioni    relative    al     personale     civile
dell'Amministrazione penitenziaria; 
 
  Visti la legge 21  agosto  1921,  n.  1312,  circa  gl'invalidi  di
guerra, i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923,
n. 3084,  sull'ordinamento  gerarchico  delle  Amministrazioni  dello
Stato, 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale
civile statale, i Regi  decreti-legge  3  gennaio  1926,  n.  48,  13
dicembre 1933, n. 1706, e 5 luglio 1934, n. 1176, nonche' 2  dicembre
1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre  1937,  n.  2179,
relativi agli ex combattenti e ai benemeriti della causa nazionale, i
Regi decreti 22 novembre 1937, n. 1933, 19 maggio 1938, n. 617, e  22
maggio 1939, n.  726,  relativi  alle  promozioni  al  grado  8°  dei
funzionari di gruppo A. 
 
  Ritenuta la necessita' di aggiornare e coordinare  le  disposizioni
relative al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria,  sia
fra loro sia con quelle  d'indole  generale  stabilite  per  tutti  i
personali civili statali; 
 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e  giustizia,  di  concerto  con  quello  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'unito regolamento per il personale civile  di  ruolo
degli Istituti di prevenzione e di pena con le annesse tabelle, visto
e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di  Stato  per  la
grazia e giustizia e per le finanze. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 30 luglio 1940-XVIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                        MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 marzo 1941-XIX 
 
  Atti del Governo, registro 431, foglio 35. - MANCINI