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REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 48

Norme a favore del personale ex combattente, appartenente alle Amministrazioni dello Stato. (026U0048)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1933)
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Testo in vigore dal:  19-1-1926

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ad interim per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e del Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I posti vacanti all'attuazione del presente decreto e quelli che si renderanno successivamente disponibili nel grado iniziale di ciascun ruolo del personale civile dipendente dallo Stato saranno conferiti, con assoluta precedenza, agli invalidi di guerra nel seguente ordine, sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti in ciascun ruolo:

a) agli invalidi di guerra impiegati di ruolo che, avendo diritto, in base alle vigenti norme, al passaggio in categoria superiore, non abbiano ancora ottenuto la relativa nomina, ed agli altri che tale diritto consegnano in base alle disposizioni del presente decreto;

b) agli invalidi di guerra straordinari, avventizi, diurnisti, giornalieri, cottimisti, o comunque impiegati non facenti parte dei ruoli predetti, ovvero operai di ruolo od avventizi, che abbiano diritto, in base alle vigenti norme, alla sistemazione nei ruoli medesimi, ed agli altri che tale diritto conseguano in base alle disposizioni del presente decreto;

c) agli invalidi di guerra assunti in servizio dopo l'8 maggio 1924 tra il personale indicato nella precedente lettera b), purché abbiano prestato almeno un anno di servizio alla data di attuazione del presente decreto, e siano riconosciuti in possesso degli altri requisiti prescritti, per il personale predetto, ai fini della sistemazione in ruolo;

d) agli invalidi di guerra riconosciuti idonei nei concorsi di cui all'art. 9 del presente decreto, relativamente agli impieghi dei gruppi A, B e C.

Agli effetti della sistemazione di cui alla precedente lettera b), rimangono ferme le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 169 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, circa l'aumento transitorio, ove occorra, delle proporzioni stabilite dal citato art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La sistemazione di cui alla precedente lettera c) ha luogo nella Amministrazione, cui gli invalidi appartengono, o, in caso di mancanza della categoria o di insufficienza di posti, in altra Amministrazione, con le modalità stabilite col primo comma dell'art. 17 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, dopo effettuato il collocamento degli invalidi di guerra da quest'ultima dipendenti.

Nei riguardi del personale subalterno, qualora, dopo l'applicazione delle norme di cui alle precedenti lettere b) e c), non siano raggiunte le proporzioni stabilite dalla citata legge 21 agosto 1921, n. 1312, ciascuna Amministrazione conferirà i posti disponibili, nei prescritti modi, ad invalidi estranei all'Amministrazione, sino al raggiungimento delle proporzioni medesime.