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REGIO DECRETO 4 aprile 1939, n. 721

Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni. (039U0721)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/1956)
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Testo in vigore dal:  13-6-1940

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sulla istituzione e il funzionamento dei tribunali per i minorenni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, contenente modificazioni alla legge 27 maggio 1935, n. 835;
Visti gli articoli 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e 83 del citato R. decreto-legge 20 luglio 1934;
Sentito il Consiglio di stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;
È approvato l'unito regolamento per le Case di rieducazione, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per le finanze.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE III
MUSSOLINI- SOLMI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, foglio 46. - MANCINI