stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 30 ottobre 1940, n. 1995

Provvedimenti economici per il personale militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana. (040U1995)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-3-1941 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 7 febbraio 1938-XVI, n. 281, relativo al trattamento economico e di licenza del personale civile e militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana;
Visto il R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1235, riguardante la concessione di miglioramenti economici a favore dei militari indigeni in servizio nell'Africa Orientale Italiana;
Visti i Regi decreti 25 agosto 1938-XVI, n. 1677, 28 novembre 1938-XVII, n. 2128, e 14 settembre 1939-XVII, n. 1742, concernenti proroghe di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di stato per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Con effetto dal 20 maggio 1940-XVIII, gli articoli 33, 34 e 35 del R. decreto 7 febbraio 1938-XVI, n. 281, mantenuti in vigore fino al 30 giugno 1940-XVIII, in virtù dei Regi decreti 25 agosto 1938-XVI, n. 1677, 28 novembre 1938-XVII, n. 2128, e 14 settembre 1939-XVII, n. 1742, sono modificati come segue:

«Art. 33. - La razione viveri prevista per casi speciali o di operazioni dagli ordinamenti vigenti è dovuta ai militari indigeni in tutte le posizioni di servizio tranne:
a) le licenze di qualsiasi specie;
b) il ricovero in stabilimenti sanitari;
c) la detenzione in attesa di giudizio salvo ad ottenere l'equivalente in contanti se il giudizio non sia seguito da condanna;
d) l'assenza ingiustificata dal reparto».

Art. 34. - Ai militari indigeni o cittadini italiani libici in servizio nell'Africa Orientale Italiana, è concessa una indennità speciale di caro viveri nella seguente misura giornaliera:


ascari . . . . . . . . . \ L. 1,50
uachil . . . . . . . . . | e gradi corrispon- » 2,25
muntaz . . . . . . . . . > denti dei reparti » 3 -
buluc basci . . . . . . | irregolari » 4,50
sciumbasci e iusbasci . / » 6 -


L'indennità suddetta non compete:
a) nelle posizioni in cui la paga è ridotta o sospesa;
b) nelle licenze di qualsiasi genere;
c) durante la degenza in stabilimenti sanitari per ferite, lesioni od infermità non dipendenti da cause di servizio».

«Art. 35. - Alle famiglie dei militati nativi dell'Africa Orientale Italiana appartenenti a reparti costituiti nell'Eritrea, nell'Amara e nello Scioa possono, con disposizioni governatoriali, essere concesse distribuzioni di farina in misura giornaliera non superiore a grammi 200 per la moglie ed a grammi 100 per ogni figlio».