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REGIO DECRETO 30 ottobre 1940, n. 1995

Provvedimenti economici per il personale militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana. (040U1995)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-3-1941
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge   1°   giugno   1936-XIV,   n.   1019,
sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale  Italiana,
convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285,  e  le  successive
modificazioni; 
  Visto il R. decreto  7  febbraio  1938-XVI,  n.  281,  relativo  al
trattamento economico e di licenza del personale civile e militare in
servizio nell'Africa Orientale Italiana; 
  Visto il R. decreto 3 giugno  1938-XVI,  n.  1235,  riguardante  la
concessione di miglioramenti economici a favore dei militari indigeni
in servizio nell'Africa Orientale Italiana; 
  Visti i Regi decreti 25  agosto  1938-XVI,  n.  1677,  28  novembre
1938-XVII, n. 2128, e 14 settembre 1939-XVII,  n.  1742,  concernenti
proroghe di disposizioni temporanee  sul  trattamento  economico  del
personale militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Ministro  Segretario  di  stato  per  l'Africa
Italiana, di concerto con quelli per la guerra, per  la  marina,  per
l'aeronautica e per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Con effetto dal 20 maggio 1940-XVIII, gli articoli 33, 34 e 35  del
R. decreto 7 febbraio 1938-XVI, n. 281, mantenuti in vigore  fino  al
30 giugno 1940-XVIII, in virtu' dei Regi decreti 25 agosto  1938-XVI,
n. 1677, 28 novembre 1938-XVII, n. 2128, e 14 settembre 1939-XVII, n.
1742, sono modificati come segue: 
 
  «Art. 33. - La razione viveri  prevista  per  casi  speciali  o  di
operazioni dagli ordinamenti vigenti e' dovuta ai  militari  indigeni
in tutte le posizioni di servizio tranne: 
a) le licenze di qualsiasi specie; 
b) il ricovero in stabilimenti sanitari; 
c)  la  detenzione  in  attesa  di   giudizio   salvo   ad   ottenere
l'equivalente in contanti se il giudizio non sia seguito da condanna; 
d) l'assenza ingiustificata dal reparto». 
 
  Art. 34. - Ai militari indigeni  o  cittadini  italiani  libici  in
servizio nell'Africa Orientale Italiana, e' concessa  una  indennita'
speciale di caro viveri nella seguente misura giornaliera: 
    

ascari . . . . . . . . .  \                      L. 1,50
uachil . . . . . . . . .  | e gradi corrispon-   »  2,25
muntaz . . . . . . . . .   > denti dei reparti   »  3 -
buluc basci  . . . . . .  |    irregolari        »  4,50
sciumbasci e iusbasci  .  /                      »  6 -

    
  L'indennita' suddetta non compete: 
  a) nelle posizioni in cui la paga e' ridotta o sospesa; 
  b) nelle licenze di qualsiasi genere; 
  c) durante la degenza in stabilimenti sanitari per ferite,  lesioni
od infermita' non dipendenti da cause di servizio». 
 
  «Art. 35. - Alle famiglie dei militati nativi dell'Africa Orientale
Italiana appartenenti a reparti costituiti nell'Eritrea, nell'Amara e
nello Scioa possono, con disposizioni governatoriali, essere concesse
distribuzioni di farina in misura giornaliera non superiore a  grammi
200 per la moglie ed a grammi 100 per ogni figlio».