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REGIO DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1939, n. 2222

Servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra. (039U2222)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/1940.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 giugno 1940, n. 1080 (in G.U. 13/08/1940, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-4-1940 al: 25-5-1941
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti gli articoli 4 e 15 della legge 8 giugno 1925-III, n. 969, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'Interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, del Ministro per l'agricoltura e le foreste e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile in periodo di guerra e per il controllo degli stabilimenti dell'industria alimentare sono costituiti:

a) un Servizio degli approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale in periodo di guerra, alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) un Servizio della distribuzione dei generi alimentari e del controllo degli stabilimenti dell'industria alimentare, alla dipendenza del Ministero delle corporazioni.

È altresì istituito, presso il Ministero dell'interno, un ufficio speciale di collegamento tra i Servizi di cui alle lettere a) e b) e gli organi ed enti dipendenti dallo stesso Ministero.

Presso ciascuno dei suddetti Servizi è istituita una Ragioneria centrale alla diretta dipendenza del Ministero delle finanze.