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REGIO DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1939, n. 2222

Servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra. (039U2222)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/1940.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 giugno 1940, n. 1080 (in G.U. 13/08/1940, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 2-4-1940
al: 25-5-1941
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visti gli articoli 4 e 15 della legge 8 giugno  1925-III,  n.  969,
sull'organizzazione della Nazione per la guerra; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; 
 
  Ritenuto lo stato di necessita' per causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per l'Interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica,  del
Ministro per l'agricoltura  e  le  foreste  e  del  Ministro  per  le
corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia  e  giustizia,
per le finanze, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per l'alimentazione delle Forze armate e della  popolazione  civile
in  periodo  di  guerra  e  per  il  controllo   degli   stabilimenti
dell'industria alimentare sono costituiti: 
 
  a)  un  Servizio  degli  approvvigionamenti   per   l'alimentazione
nazionale  in  periodo  di  guerra,  alla  dipendenza  del  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste; 
 
  b) un Servizio della distribuzione  dei  generi  alimentari  e  del
controllo  degli   stabilimenti   dell'industria   alimentare,   alla
dipendenza del Ministero delle corporazioni. 
 
  E' altresi' istituito, presso il Ministero dell'interno, un ufficio
speciale di collegamento tra i Servizi di cui alle lettere a) e b)  e
gli organi ed enti dipendenti dallo stesso Ministero. 
 
  Presso ciascuno dei suddetti Servizi e'  istituita  una  Ragioneria
centrale alla diretta dipendenza del Ministero delle finanze.