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REGIO DECRETO 1 giugno 1939, n. 2217

Modificazioni alle norme vigenti in Libia sull'assicurazione contro la tubercolosi. (039U2217)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-3-1940 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155;
Visto il R. decreto 12 aprile 1937-XV, n. 1232, che estende alla Libia alcuni provvedimenti in materia di previdenza sociale;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Ritenuta l'opportunità di apportare - in via transitoria - alcune modificazioni alle disposizioni concernenti l'assicurazione contro la tubercolosi in Libia;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 1940-XVIII, le prestazioni per in tubercolosi stabilite dagli articoli 66, 67, 68 e 69 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sono concesse in Libia in deroga all'art. 70 del R. decreto-legge sopra citato, quando risultino versati ventiquattro contributi settimanali nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di prestazioni.