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REGIO DECRETO 1 giugno 1939, n. 2217

Modificazioni alle norme vigenti in Libia sull'assicurazione contro la tubercolosi. (039U2217)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-3-1940
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il  R.  decreto-legge  4  ottobre  1935-XIII,  n.  1827,  sul
perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale,
convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155; 
 
  Visto il R. decreto 12 aprile 1937-XV, n. 1232,  che  estende  alla
Libia alcuni provvedimenti in materia di previdenza sociale; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  3  dicembre   1934-XIII,   n.   2012,
sull'ordinamento  organico   per   l'amministrazione   della   Libia,
convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di apportare - in via transitoria -  alcune
modificazioni alle disposizioni concernenti l'assicurazione contro la
tubercolosi in Libia; 
 
  Udito il parere del Consiglio superiore coloniale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto  con  Ministri
Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino  al  31
luglio 1940-XVIII, le prestazioni per in tubercolosi stabilite  dagli
articoli 66, 67, 68 e 69 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n.
1827,  sono  concesse  in  Libia  in  deroga  all'art.  70   del   R.
decreto-legge sopra citato,  quando  risultino  versati  ventiquattro
contributi  settimanali  nei  due  anni   precedenti   la   data   di
presentazione della domanda di prestazioni.