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REGIO DECRETO 4 dicembre 1939, n. 2206

Disposizioni transitorie sulle licenze ordinarie coloniali del personale militare. (039U2206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-3-1940 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIV, n. 675, relativo all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;
Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;
Visto il R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, che approva l'ordinamento militare per i Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1786, che approva l'ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, che approva l'ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana, e le successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I militari trasferiti nei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea, della Somalia e della Libia per esigenze dell'Africa Orientale dal 1° gennaio 1935-XIII, sono vincolati da ferma coloniale se arruolati in virtù di particolari disposizioni con l'obbligo della ferma stessa.