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REGIO DECRETO 4 dicembre 1939, n. 2206

Disposizioni transitorie sulle licenze ordinarie coloniali del personale militare. (039U2206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-3-1940
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012,
convertito  nella  legge  11  aprile  1935-XIV,  n.   675,   relativo
all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia; 
 
  Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV,  n.  1019,
convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, sull'ordinamento e
l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana; 
 
  Visto il R. decreto 3  settembre  1926-IV,  n.  1608,  che  approva
l'ordinamento militare per i Regi corpi  di  truppe  coloniali  della
Tripolitania e della Cirenaica, e le successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto  17  dicembre  1931-X,  n.  1786,  che  approva
l'ordinamento  militare  per  il  Regio  corpo  di  truppe  coloniali
dell'Eritrea e le successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 23  agosto  1935-XIII,  n.  1778,  che  approva
l'ordinamento militare per il Regio corpo di truppe  coloniali  della
Somalia Italiana, e le successive modificazioni; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  per  l'Africa
Italiana, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I  militari  trasferiti  nei  Regi  corpi   di   truppe   coloniali
dell'Eritrea, della Somalia e della Libia  per  esigenze  dell'Africa
Orientale dal 1° gennaio 1935-XIII, sono vincolati da ferma coloniale
se arruolati in virtu'  di  particolari  disposizioni  con  l'obbligo
della ferma stessa.