stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 dicembre 1939, n. 2205

Aggiornamento alla legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, concernente il regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti. (039U2205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  12-3-1940 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nella tabella. A (prima zona militarmente importante) annessa alla legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, quale risulta modificata dalla legge 15 dicembre 1932-XI, n. 1836, dal R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 796 (convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2236) e dalla legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1077, è aggiunto, ai comuni della provincia di Cagliari, il comune di Portoscuso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Grandi - Di Revel - Serena - Tassinari

Visto, il Guardasigilli: Grandi