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LEGGE 7 dicembre 1939, n. 2205

Aggiornamento alla legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, concernente il regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti. (039U2205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-3-1940
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Nella tabella. A (prima zona militarmente importante) annessa  alla
legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, quale risulta modificata dalla legge
15  dicembre  1932-XI,  n.  1836,  dal  R.  decreto-legge  19  aprile
1934-XII, n. 796 (convertito  in  legge  con  la  legge  17  dicembre
1934-XIII, n. 2236) e dalla legge 6 giugno  1939-XVII,  n.  1077,  e'
aggiunto, ai  comuni  della  provincia  di  Cagliari,  il  comune  di
Portoscuso. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 7 dicembre 1939-XVIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                  Mussolini - Ciano  -  Grandi  -  Di
                                  Revel - Serena - Tassinari 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi