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REGIO DECRETO 18 dicembre 1939, n. 2201

Estensione ai ferrovieri in servizio nell'Africa Italiana del premio di interessamento per giornata effettiva di lavoro. (039U2201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-3-1940 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, che approva il regolamento sulle competenze accessorie dovute ai ferrovieri;
Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al personale ferroviario che presta servizio nell'Africa Italiana, a decorrere dalla data del presente decreto, viene estesa la corresponsione del premio di interessamento per giornata effettiva di lavoro previsto dalle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405;