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REGIO DECRETO 18 dicembre 1939, n. 2201

Estensione ai ferrovieri in servizio nell'Africa Italiana del premio di interessamento per giornata effettiva di lavoro. (039U2201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-3-1940
al: 15-12-2010
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                          VITTORIO EMANUELE 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
            RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, che approva il
regolamento sulle competenze accessorie dovute ai ferrovieri; 
 
  Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV,  n.  1019,
sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale  Italiana,
convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285; 
 
  Udito il parere del Consiglio superiore coloniale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  per  l'Africa
Italiana, di concerto con il Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al personale ferroviario che presta servizio nell'Africa  Italiana,
a  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto,  viene  estesa  la
corresponsione del premio di interessamento per giornata effettiva di
lavoro  previsto  dalle  disposizioni  sulle  competenze   accessorie
approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405;