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LEGGE 22 dicembre 1939, n. 2194

Modificazione alle norme vigenti sull'allevamento e sull'impiego dei colombi viaggiatori. (039U2194)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-3-1940 al: 21-12-2008
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Art. 1



Nell'art. 2 della legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3086, quale risulta modificato dalla legge 4 gennaio 1938-XVI, 28, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione potrà essere concessa, di regola, ai soli regnicoli appartenenti a razza non ebraica, aventi ottimi precedenti morali, e può essere anche eccezionalmente concessa a cittadini di nazionalità estera, pure di razza non ebraica, previo nulla osta del Ministero della guerra. Essa deve risultare da apposito modulo a madre e figlia conforme all'unito modello (allegato 1) ».