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LEGGE 22 dicembre 1939, n. 2194

Modificazione alle norme vigenti sull'allevamento e sull'impiego dei colombi viaggiatori. (039U2194)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 8-3-1940
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nell'art. 2 della  legge  13  dicembre  1928-VII,  n.  3086,  quale
risulta modificato dalla legge 4 gennaio  1938-XVI,  28,  il  secondo
capoverso e' sostituito dal seguente: 
 
  « L'autorizzazione potra'  essere  concessa,  di  regola,  ai  soli
regnicoli appartenenti a razza non ebraica, aventi ottimi  precedenti
morali, e puo' essere anche eccezionalmente concessa a  cittadini  di
nazionalita' estera, pure di razza non ebraica, previo nulla osta del
Ministero della guerra. Essa deve  risultare  da  apposito  modulo  a
madre e figlia conforme all'unito modello (allegato 1) ».