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LEGGE 22 dicembre 1939, n. 2193

Trattamento economico del personale militare e militarizzato delle Forze armate dello Stato, dislocato in Albania. (039U2193)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/1939, ad eccezione dell'art. 8 che entra in vigore il 25/03/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-4-1939 al: 15-12-2009
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Art. 1



Al personale militare a terra delle Forze armate dello Stato, nonché al personale civile militarizzato, dislocato in Albania, sono estese le disponizioni del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 716, e relative norme esecutive, in quanto applicabili, con le aggiunte o varianti di cui ai seguenti articoli.