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LEGGE 22 dicembre 1939, n. 2193

Trattamento economico del personale militare e militarizzato delle Forze armate dello Stato, dislocato in Albania. (039U2193)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/1939, ad eccezione dell'art. 8 che entra in vigore il 25/03/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 6-4-1939
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a 
 
  mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Al personale militare a  terra  delle  Forze  armate  dello  Stato,
nonche' al personale civile militarizzato, dislocato in Albania, sono
estese le disponizioni del R. decreto-legge 31 ottobre  1935-XIV,  n.
2201, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n.  716,  e
relative norme esecutive, in quanto applicabili, con  le  aggiunte  o
varianti di cui ai seguenti articoli.