stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 dicembre 1939, n. 2192

Reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo, conferimento del grado di sottotenente di complemento ad ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in possesso di determinati requisiti ed aggiornamenti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. (039U2192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  8-3-1940 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Il primo comma dell'art. 6 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, è sostituito dal seguente, con decorrenza dall'anno scolastico 1937-1938;

« Gli allievi delle Accademie militari (di qualunque provenienza) che compiono i relativi corsi nello stesso anno, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi e corpi sotto una unica data, posteriore agli esami della seconda sessione.
L'anzianità relativa dei sottotenenti stessi è determinata secondo le norme stabilite dal regolamento ».