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LEGGE 22 dicembre 1939, n. 2192

Reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo, conferimento del grado di sottotenente di complemento ad ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in possesso di determinati requisiti ed aggiornamenti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. (039U2192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 8-3-1940
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
  Art 1. 
 
  Il primo comma dell'art. 6 del testo unico delle  disposizioni  sul
reclutamento degli ufficiali del Regio  esercito,  approvato  con  R.
decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e' sostituito  dal  seguente,  con
decorrenza dall'anno scolastico 1937-1938; 
 
  « Gli allievi delle Accademie militari (di  qualunque  provenienza)
che compiono i  relativi  corsi  nello  stesso  anno,  sono  nominati
sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi  e  corpi  sotto
una  unica  data,  posteriore  agli  esami  della  seconda  sessione.
L'anzianita' relativa dei sottotenenti stessi e' determinata  secondo
le norme stabilite dal regolamento ».