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LEGGE 22 dicembre 1939, n. 2186

Concessione dell'indennità di equipaggiamento al personale destinato in servizio non isolato all'estero. (039U2186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-3-1940 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli ufficiali e marescialli e gradi corrispondenti di tutte le Forze armate dello Stato, militarizzati compresi, che, pur avendo avuto l'ordine di approntamento per destinazione in servizio non isolato all'estero o per esigenze militari conseguenti alla spedizione di Albania o con questa connesse, non siano effettivamente partiti entro il 30 giugno 1939-XVII, per disposizione dell'amministrazione spetta il rimborso delle spese di equipaggiamento nei limiti dell'importo della prima rata dell'indennità di entrata in campagna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi