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LEGGE 22 dicembre 1939, n. 2186

Concessione dell'indennità di equipaggiamento al personale destinato in servizio non isolato all'estero. (039U2186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 7-3-1940
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Agli ufficiali e marescialli e gradi  corrispondenti  di  tutte  le
Forze armate dello Stato, militarizzati  compresi,  che,  pur  avendo
avuto l'ordine di approntamento  per  destinazione  in  servizio  non
isolato  all'estero  o  per  esigenze   militari   conseguenti   alla
spedizione di Albania o con questa connesse, non siano effettivamente
partiti   entro   il   30   giugno   1939-XVII,   per    disposizione
dell'amministrazione   spetta   il   rimborso    delle    spese    di
equipaggiamento   nei   limiti   dell'importo   della   prima    rata
dell'indennita' di entrata in campagna. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1939-XVIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                 Mussolini - Di Revel 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi