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REGIO DECRETO 4 dicembre 1939, n. 2173

Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1940, a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura. (039U2173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-3-1940 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il 3° comma dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1940 le misure dei contributi previsti dal predetto Regio decreto-legge a carico degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura ragguagliando le aliquote vigenti, in quote per giornata di lavoro;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I contributi, che gli agricoltori ed i lavoratori dell'agricoltura sono tenuti a corrispondere per l'anno 1940, sono fissati per ogni giornata di lavoro, impiegata in ogni azienda agricola ed accertata a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e delle relative disposizioni di attuazione nelle seguenti quote:

a) per ogni giornata impiegata da salariati fissi e dai giornalieri di campagna:
1) quota per le associazioni professionali degli agricoltori: L. 0,10;

2) quota per le associazioni professionali dei lavoratori dell'agricoltura: L. 0,10;

3) quota per l'assistenza malattia: per ogni giornata d'uomo: L. 0,60, per ogni giornata di donna o di ragazzo: L. 0,40;

4) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia: per ogni giornata d'uomo: L. 0,36, per ogni giornata di donna o di ragazzo: L. 0,18;

5) quota per l'assicurazione tubercolosi: L. 0,18;

6) quota per l'assicurazione nuzialità o natalità: L. 0,19;

7) quota per la corresponsione degli assegni familiari: L. 0,50;

8) quota per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura: la misura è fissata per ogni provincia dal Ministro per le corporazioni, sentite le due Confederazioni dell'agricoltura, in base al fabbisogno delle mutue sulle risultanze dell'esercizio precedente;

b) per ogni giornata impiegata da mezzadri e coloni:
1) quota per le associazioni professionali degli agricoltori: L. 0,10;

2) quota per le associazioni professionali dei lavoratori dell'agricoltura: L. 0,10;

3) quota per l'assistenza malattia: L. 0,12;

4) quota per l'assicurazione tubercolosi: L. 0.06;

5) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità: L. 0,07;

6) quota per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura: la stessa misura di cui alla lettera a) n. 8;

c) per ogni giornata eseguita dai coltivatori diretti:
1) quota per le associazioni professionali degli agricoltori: L. 0,10;

2) quota per l'assicurazione infortuni sul lavoro in agricoltura: la stessa misura di cui alla lettera a) n. 8.