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REGIO DECRETO 4 dicembre 1939, n. 2173

Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1940, a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura. (039U2173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-3-1940
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 8, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il 3° comma  dell'articolo  unico  del  R.  decreto-legge  28
novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; 
 
  Ritenuta la necessita' di determinare per l'anno 1940 le misure dei
contributi previsti dal predetto Regio decreto-legge a  carico  degli
agricoltori  e  dei  lavoratori  dell'agricoltura  ragguagliando   le
aliquote vigenti, in quote per giornata di lavoro; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Ministro   Segretario   di   Stato   per   le
corporazioni, di concerto con  i  Ministri  Segretari  di  Stato  per
l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e foreste; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I contributi, che gli agricoltori ed i lavoratori  dell'agricoltura
sono tenuti a corrispondere per l'anno 1940, sono  fissati  per  ogni
giornata di lavoro, impiegata in ogni azienda agricola ed accertata a
norma del R.  decreto-legge  28  novembre  1938,  n.  2138,  e  delle
relative disposizioni di attuazione nelle seguenti quote: 
 
a) per ogni giornata impiegata da salariati fissi e  dai  giornalieri
di campagna: 
  1) quota per le associazioni professionali  degli  agricoltori:  L.
0,10; 
 
  2)  quota  per  le  associazioni   professionali   dei   lavoratori
dell'agricoltura: L. 0,10; 
 
  3) quota per l'assistenza malattia: per ogni  giornata  d'uomo:  L.
0,60, per ogni giornata di donna o di ragazzo: L. 0,40; 
 
  4) quota per l'assicurazione  invalidita'  e  vecchiaia:  per  ogni
giornata d'uomo: L. 0,36, per ogni giornata di donna o di ragazzo: L.
0,18; 
 
  5) quota per l'assicurazione tubercolosi: L. 0,18; 
 
  6) quota per l'assicurazione nuzialita' o natalita': L. 0,19; 
 
  7) quota per la corresponsione degli assegni familiari: L. 0,50; 
 
  8)  quota  per  l'assicurazione  degli  infortuni  sul  lavoro   in
agricoltura: la misura e' fissata per ogni provincia dal Ministro per
le corporazioni, sentite le due Confederazioni  dell'agricoltura,  in
base  al  fabbisogno  delle  mutue  sulle  risultanze  dell'esercizio
precedente; 
 
b) per ogni giornata impiegata da mezzadri e coloni: 
  1) quota per le associazioni professionali  degli  agricoltori:  L.
0,10; 
 
  2)  quota  per  le  associazioni   professionali   dei   lavoratori
dell'agricoltura: L. 0,10; 
 
  3) quota per l'assistenza malattia: L. 0,12; 
 
  4) quota per l'assicurazione tubercolosi: L. 0.06; 
 
  5) quota per l'assicurazione nuzialita' e natalita': L. 0,07; 
 
  6)  quota  per  l'assicurazione  degli  infortuni  sul  lavoro   in
agricoltura: la stessa misura di cui alla lettera a) n. 8; 
 
c) per ogni giornata eseguita dai coltivatori diretti: 
  1) quota per le associazioni professionali  degli  agricoltori:  L.
0,10; 
 
  2) quota per l'assicurazione infortuni sul lavoro  in  agricoltura:
la stessa misura di cui alla lettera a) n. 8.