stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1939, n. 2156

Norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti e gli esami cui sono sottoposti i capitani del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento suppletivi per l'anno 1939. (039U2156)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 10 maggio 1940, n. 672 (in G.U. 01/07/1940, n. 152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-8-1939 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I capitani delle varie armi e corpi del Regio esercito i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno in corso la procedura di avanzamento o che, entro il 31 dicembre 1939-XVIII, saranno esaminati per la iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta ordinaria per l'anno 1939 per completare il numero delle promozioni stabilite per l'anno stesso dalle tabelle annesse alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni, non sono sottoposti a corsi valutativi, esperimenti o esami od a valutazione di titoli.

I capitani suddetti che nella classifica di cui all'art. 47 della legge citata riportino i prescritti punti minimi, parziali e totali, sono dichiarati prescelti per l'avanzamento.