stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1939, n. 2156

Norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti e gli esami cui sono sottoposti i capitani del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento suppletivi per l'anno 1939. (039U2156)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 10 maggio 1940, n. 672 (in G.U. 01/07/1940, n. 152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 15-8-1939
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n.  899,  sull'avanzamento  degli
ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; 
 
  Ritenuto lo stato di necessita' per causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I capitani delle varie armi e corpi del Regio esercito i quali alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  hanno  in  corso  la
procedura di avanzamento o che,  entro  il  31  dicembre  1939-XVIII,
saranno esaminati per la  iscrizione  sui  quadri  di  avanzamento  a
scelta ordinaria per l'anno  1939  per  completare  il  numero  delle
promozioni stabilite per l'anno stesso  dalle  tabelle  annesse  alla
legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del
Regio esercito e successive  modificazioni,  non  sono  sottoposti  a
corsi valutativi, esperimenti o esami od a valutazione di titoli. 
 
  I capitani suddetti che nella classifica di cui all'art.  47  della
legge citata riportino i prescritti punti minimi, parziali e  totali,
sono dichiarati prescelti per l'avanzamento.