stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939, n. 1644

Modificazioni allo statuto della Regia università di Bologna. (039U1644)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  26-11-1939 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto lo statuto della Regia università di Bologna, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2170, e modificato con il R. decreto 13 ottobre 1926-V, n. 2227, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

La

«Scuola di specializzazione in radiocomunicazioni» è trasformata in «Corso di perfezionamento in radiocomunicazioni». Gli articoli da 150 a 155, contenenti le norme relative, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

Art. 1

«Art. 150. - Il Corso di perfezionamento in radiocomunicazioni conferisce un attestato di specialista in radiocomunicazioni.

«Art. 151. - Il Corso ha la durata di un anno.

«Art. 152. - Possono essere iscritti al Corso i laureati in fisica, in matematica e fisica e in ingegneria.

«È data tuttavia al Consiglio del corso la facoltà di ammettere anche quei laureati in materie affini alle precedenti, i quali, a suo insindacabile giudizio, diano sicuri affidamenti della necessaria preparazione scientifica e tecnica.

«Art. 153. - Le materie obbligatorie per il conseguimento dell'attestato di specialista in radiocomunicazioni sono le seguenti:

1) Complementi di elettrotecnica.

2) Preparazione delle onde elettro-magnetiche.

3) Radiotecnica generale.

4) Misure radiotecniche.

5) Esercitazioni di radiotecnica.

6) Tubi elettronici e loro applicazioni.

7) Corso di conferenze di fotoelettricità, televisione e elettrotecnica.

«Art. 154. - Il corso di perfezionamento in radiocomunicazioni viene tenuto nell'istituto fisico «A. Righi», della Regia università.

«Art. 155. - Per il conseguimento dell'attestato di specialista gli allievi, dopo avere frequentato regolarmente le esercitazioni e le lezioni, debbono aver sostenuto con esito favorevole l'esame di profitto relativo a ciascuno dei corsi elencati nell'art. 153.

«L'attestato si rilascia agli allievi che, superati tutti gli esami, sostengono con esito favorevole un colloquio in cui discutono una dissertazione scritta, su argomento speciale».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1939-XVIII

Atti del Governo, registro 415, foglio 20. - MANCINI