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REGIO DECRETO 5 ottobre 1939, n. 1644

Modificazioni allo statuto della Regia università di Bologna. (039U1644)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 26-11-1939
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Bologna, approvato con
il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2170, e  modificato  con  il  R.
decreto 13 ottobre 1926-V, n. 2227, e successivi; 
 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071; 
 
  Veduti i Regi decreti 28  novembre  1935-XIV,  n.  2044,  7  maggio
1936-XIV, n. 882, e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 
 
  Vedute  le  proposte   relative   allo   statuto   dell'Universita'
anzidetta; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  Regia  universita'  di  Bologna,  approvato   e
modificato  con  i  decreti  sopraindicati,  e'  cosi'  ulteriormente
modificato: 
 
  La  «Scuola   di   specializzazione   in   radiocomunicazioni»   e'
trasformata in «Corso di perfezionamento in radiocomunicazioni». 
 
  Gli articoli da 150 a  155,  contenenti  le  norme  relative,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti: 
 
  «Art. 150. - Il  Corso  di  perfezionamento  in  radiocomunicazioni
conferisce un attestato di specialista in radiocomunicazioni. 
 
  «Art. 151. - Il Corso ha la durata di un anno. 
 
  «Art. 152. - Possono essere iscritti al Corso i laureati in fisica,
in matematica e fisica e in ingegneria. 
 
  «E' data tuttavia al Consiglio del corso la facolta'  di  ammettere
anche quei laureati in materie affini alle precedenti, i quali, a suo
insindacabile giudizio, diano  sicuri  affidamenti  della  necessaria
preparazione scientifica e tecnica. 
 
  «Art.  153.  -  Le  materie  obbligatorie  per   il   conseguimento
dell'attestato di specialista in radiocomunicazioni sono le seguenti: 
 
  1) Complementi di elettrotecnica. 
 
  2) Preparazione delle onde elettro-magnetiche. 
 
  3) Radiotecnica generale. 
 
  4) Misure radiotecniche. 
 
  5) Esercitazioni di radiotecnica. 
 
  6) Tubi elettronici e loro applicazioni. 
 
  7)  Corso  di  conferenze  di   fotoelettricita',   televisione   e
elettrotecnica. 
 
  «Art. 154. - Il  corso  di  perfezionamento  in  radiocomunicazioni
viene  tenuto  nell'istituto   fisico   «A.   Righi»,   della   Regia
universita'. 
 
  «Art. 155. - Per il conseguimento dell'attestato di specialista gli
allievi, dopo avere frequentato regolarmente le  esercitazioni  e  le
lezioni, debbono aver  sostenuto  con  esito  favorevole  l'esame  di
profitto relativo a ciascuno dei corsi elencati nell'art. 153. 
 
  «L'attestato si rilascia  agli  allievi  che,  superati  tutti  gli
esami, sostengono con esito favorevole un colloquio in cui  discutono
una dissertazione scritta, su argomento speciale». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 5 ottobre 1939-XVII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               BOTTAI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 1939-XVIII 
 
  Atti del Governo, registro 415, foglio 20. - MANCINI