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REGIO DECRETO 21 settembre 1938, n. 2277

Contributi che i comuni di Bolzano e Bressanone devono versare all'Erario in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490. (038U2277)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-6-1939 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Vedute le liquidazioni eseguite dal competente Regio provveditore agli studi dei contributi da consolidare per gli ex-corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;
Considerato che, in attesa del presente provvedimento, i predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex-corsi integrativi succeduti;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni della provincia di Bolzano, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.