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REGIO DECRETO 21 settembre 1938, n. 2277

Contributi che i comuni di Bolzano e Bressanone devono versare all'Erario in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490. (038U2277)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-6-1939
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8; 
 
  Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490; 
 
  Veduto l'art. 2 del testo unico sulla Finanza locale approvato  con
R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; 
 
  Vedute le liquidazioni eseguite dal competente  Regio  provveditore
agli  studi  dei  contributi  da   consolidare   per   gli   ex-corsi
integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi  corsi  secondari  di
avviamento professionale, e  le  deliberazioni  di  accettazione  dei
Comuni interessati; 
 
  Considerato che, in attesa del presente provvedimento,  i  predetti
Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi  dovuti
per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di
avviamento professionale agli ex-corsi integrativi succeduti; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni
della provincia di Bolzano, riportato nell'elenco annesso al presente
decreto,  deve  versare  alla  Regia   tesoreria   dello   Stato   in
applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio  1929-VII,  n.  8,  e
dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il  cui  ammontare
rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII  -  31  dicembre
1931-X, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine
Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.