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LEGGE 5 maggio 1939, n. 660

Disposizioni concernenti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti. (039U0660)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-5-1939 al: 15-12-2009
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Art. 1



L'art. 1 del R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1256, modificato dal R. decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, convertito nella legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2274, è sostituito dal seguente:

«La promulgazione delle leggi è espressa con la formula:

(Il nome del Re)

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

«Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

« Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(Testo della legge)

«Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».