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LEGGE 5 maggio 1939, n. 660

Disposizioni concernenti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti. (039U0660)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-5-1939
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 1 del R. decreto 24 settembre 1931-IX, n.  1256,  modificato
dal R. decreto-legge 14 maggio 1936-XIV,  n.  831,  convertito  nella
legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2274, e' sostituito dal seguente: 
 
  «La promulgazione delle leggi e' espressa con la formula: 
 
                          (Il nome del Re) 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  «Il Senato e  la  Camera  dei  Fasci  e  delle  Corporazioni  hanno
approvato; 
 
  « Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
  (Testo della legge) 
 
  «Ordiniamo che la presente, munita del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato».