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REGIO DECRETO 12 dicembre 1938, n. 2237

Norme di attuazione del R. decreto-legge 22 marzo 1934-XIII, n. 654, sulla tutela della maternità delle lavoratrici. (038U2237)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-4-1939 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 31 del R. decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella legge 5 luglio 1931, n. 1347, sulla tutela della maternità delle lavoratrici;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento ed il coordinamento legislativo della previdenza sociale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Certificati medici - Disposizioni generali,

Art. 1



Gli ufficiali sanitari, i medici condotti, ed i medici delle istituzioni assistenziali costituite ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, devono, senza onere per l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale per le lavoratrici e per i datori di lavoro, prestare l'opera loro per il rilascio dei certificati prescritti dalle presenti norme di attuazione e per gli accertamenti sanitari a tal uopo occorrenti.

Qualora i certificati siano rilasciati dal medico di fiducia della gestante dovranno essere vistati dal podestà.