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REGIO DECRETO 12 dicembre 1938, n. 2237

Norme di attuazione del R. decreto-legge 22 marzo 1934-XIII, n. 654, sulla tutela della maternità delle lavoratrici. (038U2237)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-4-1939
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 31  del  R.  decreto-legge  22  marzo  1934,  n.  654,
convertito nella legge 5 luglio 1931, n.  1347,  sulla  tutela  della
maternita' delle lavoratrici; 
 
  Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,  concernente  il
perfezionamento ed  il  coordinamento  legislativo  della  previdenza
sociale; 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia
e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
             Certificati medici - Disposizioni generali, 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli ufficiali sanitari,  i  medici  condotti,  ed  i  medici  delle
istituzioni assistenziali costituite ai  sensi  dell'art.  4,  ultimo
comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563,  devono,  senza  onere  per
l'Istituto  nazionale  fascista  della  previdenza  sociale  per   le
lavoratrici e per i datori di lavoro, prestare l'opera  loro  per  il
rilascio  dei  certificati  prescritti  dalle   presenti   norme   di
attuazione e per gli accertamenti sanitari a tal uopo occorrenti. 
 
  Qualora i certificati siano rilasciati dal medico di fiducia  della
gestante dovranno essere vistati dal podesta'.