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LEGGE 25 ottobre 1938, n. 2233

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, contenente disposizioni per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera. (038U2233)

note: Entrata in vigore del provvedimento:18/03/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-3-1939 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, contenente disposizioni per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2, le parole: « salvo quanto è disposto dall'art. 27 per i dipendenti dai consorzi di bonifica e i lavoratori raggruppati nelle compagnie portuali » sono sostituite dalle seguenti: « salvo in ogni caso che il personale predetto non goda di un trattamento di famiglia per legge, regolamento o atto amministrativo ».

All'art. 10, le parole: « nel termine di sei mesi », sono sostituite dalle seguenti: « nel termine di un anno ».

All'art. 14, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: « il compenso per lavoro straordinario è compreso, agli effetti dei precedenti comma, nella retribuzione, quando il lavoro straordinario non abbia carattere eccezionale o saltuario ».

All'art. 15, comma 2°, dopo la parola: « rispettivamente » sono inserite le seguenti: « più nel primo caso un assegno giornaliero e due nel secondo ».

All'art. 17, dopo il 2° comma, aggiungere il seguente: « il decreto di attribuzione all'una o all'altra gestione obbliga i dipendenti e i datori di lavoro predetti all'osservanza delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi vigenti per la gestione cui sono aggregati ».

All'art. 24, secondo comma, dopo la parola: « trattenuta » sono inserite le seguenti: « o che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni ».

All'art. 27, comma primo, punto 1°, sono aggiunte infine le parole: « e per i consorzi di bonifica, ». Al punto 2°, in fine, sono soppresse le parole: « e per i consorzi di bonifica ».

Negli allegati nn. 1 e 2, tabelle A e B, alla indicazione in parentesi, sono aggiunte le parole: « più nel secondo caso un assegno giornaliero, o due nel terzo caso ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Lantini - Solmi -
Di Revel - Rossoni - Benni

Visto, il Guardasigilli: Solmi