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LEGGE 25 ottobre 1938, n. 2233

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, contenente disposizioni per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera. (038U2233)

note: Entrata in vigore del provvedimento:18/03/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-3-1939
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n.
1048,  contenente  disposizioni   per   il   perfezionamento   e   la
generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori  d'opera,  con
le seguenti modificazioni: 
 
  All'art. 2, le parole: « salvo quanto e' disposto dall'art. 27  per
i dipendenti dai consorzi di  bonifica  e  i  lavoratori  raggruppati
nelle compagnie portuali » sono sostituite dalle seguenti: « salvo in
ogni caso che il personale predetto non goda  di  un  trattamento  di
famiglia per legge, regolamento o atto amministrativo ». 
 
  All'art. 10,  le  parole:  «  nel  termine  di  sei  mesi  »,  sono
sostituite dalle seguenti: « nel termine di un anno ». 
 
  All'art. 14, dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:  «  il
compenso per lavoro  straordinario  e'  compreso,  agli  effetti  dei
precedenti comma, nella retribuzione, quando il lavoro  straordinario
non abbia carattere eccezionale o saltuario ». 
 
  All'art. 15, comma 2°, dopo la parola:  «  rispettivamente  »  sono
inserite le seguenti: « piu' nel primo caso un assegno giornaliero  e
due nel secondo ». 
 
  All'art. 17, dopo il 2° comma, aggiungere il seguente: « il decreto
di attribuzione all'una o all'altra gestione obbliga i dipendenti e i
datori di lavoro predetti all'osservanza delle disposizioni di  legge
e dei contratti collettivi vigenti per la gestione cui sono aggregati
». 
 
  All'art. 24, secondo comma, dopo la parola:  «  trattenuta  »  sono
inserite le seguenti:  «  o  che  non  provvede,  se  tenutovi,  alla
corresponsione degli assegni ». 
 
  All'art. 27, comma primo, punto 1°, sono aggiunte infine le parole:
« e per i consorzi di  bonifica,  ».  Al  punto  2°,  in  fine,  sono
soppresse le parole: « e per i consorzi di bonifica ». 
 
  Negli allegati nn. 1 e 2,  tabelle  A  e  B,  alla  indicazione  in
parentesi, sono aggiunte le  parole:  «  piu'  nel  secondo  caso  un
assegno giornaliero, o due nel terzo caso ». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a San Rossore, addi' 25 ottobre 1938-XVI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                        Mussolini - Lantini - Solmi - 
                                           Di Revel - Rossoni - Benni 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi