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REGIO DECRETO 5 settembre 1938, n. 2203

Estensione all'Africa Orientale italiana delle norme vigenti nel Regno in materia di previdenza sociale. (038U2203)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  14-3-1939 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento ed il coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, numero 1155, e modificato con il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, convertito nella legge 8 luglio 1937-XV, numero 1401;
Riconosciuta l'opportunità di estendere all'Africa Orientale Italiana alcune disposizioni per la previdenza sociale vigenti nel Regno;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È esteso all'Africa Orientale Italiana per i cittadini italiani metropolitani ed i cittadini stranieri equiparati, in quanto applicabile e con le modificazioni stabilite dal presente decreto, il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, modificato con il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, limitatamente alle assicurazioni:

a) per la invalidità e la vecchiaia;

b) per la tubercolosi;

c) per la disoccupazione involontaria.

I contributi versati per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione involontaria, a favore dei cittadini italiani metropolitani e dei cittadini stranieri equiparati, per rapporti di lavoro sorti nell'Africa Orientale Italiana relativamente al periodo anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, conservano valore a tutti gli effetti di legge.